Corso Antincendio e Certificati Prevenzione Antincendio (CPI)

DESTINATARI

Il Corso per Addetti Antincendio è rivolto a quei dipendenti che sono stati designati dal datore di lavoro per lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta antincendio, di gestione delle emergenze e di evacuazione in caso di pericolo grave ed immedia­to.

Il corso è anche rivolto ai datori di lavoro che svolgono direttamente tali compiti.

DURATA

La durata del corso è variabile in base alla clas­sificazione delle attività lavorative riportata nel D.M. del 10 marzo 1998:

  1. Addetti antincendio in attività a rischio basso - 4 ore;
  2. Addetti antincendio in attività a rischio medio - 8 ore;
  3. Addetti antincendio in attività a rischio alto - 16 ore.

AZIENDE A BASSO RISCHIO

Rientrano quelle aziende non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili. Inoltre le condizioni di esercizio devono devono offrire una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e non devono sussistere probabilità di propagazione delle fiamme.

Generalmente rientrano in tale categoria le attività commerciali con superficie fino a 400 m² e le attività di ufficio che si svolgono in edifici non particolarmente complessi.

AZIENDE A MEDIO RISCHIO

Rientrano quelle aziende dove sono presenti sostanze infiammabili e locali che possono contribuire allo sviluppo di incendi. Tuttavia il rischio di propagazione è comunque minimo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

  • I fabbricati e/o le attività comprese nellallegato I del DPR 151/2011 (ex D.M. 16 febbraio 1982), con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
  • I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.

AZIENDE AD ALTO RISCHIO

Rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro che presentano un livello di rischio di incendio più elevato, a causa del quantitativo e della natura delle sostanze in lavorazione o in deposito che, in caso di incendio, possono determinare danni gravi alle persone.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare a rischio di incendio elevato:

  • attività a rischio di incidente rilevante;
  • fabbriche e depositi di esplosivi;
  • centrali termoelettriche;
  • impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
  • impianti e laboratori nucleari;
  • depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq.;
  • attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq.;
  • scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, sup. a 5.000 mq, metropolitane;
  • alberghi con oltre 200 posti letto;
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
  • uffici con oltre 1000 dipendenti;
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

AGGIORNAMENTO TRIENNALE

A tutti quelli che sono già in possesso di un'attestato di Corso di Formazione per Addetto Antincendio la normativa vigente prevede un aggiornamento triennale con durata che varia in base alla categoria di azienda:

  • AGGIORNAMENTO PER AZIENDE A BASSO RISCHIO – 2 ore;
  • AGGIORNAMENTO PER AZIENDE A MEDIO RISCHIO – 5 ore;
  • AGGIORNAMENTO PER AZIENDE A ALTO RISCHIO – 8 ore.

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CERTIFICATO DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Nozioni Preliminari

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Il certificato è rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e certifica quindi che la situazione è stata trovata dai vigili del fuoco conforme alle norme antincendio. È intestato al responsabile dell'attività ed ha validità 5 anni, al termine dei quali, necessita di essere rinnovato.

CERTIFICATO DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Attività soggette al CPI

La norma che regola il CPI è il Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011.

Esso disciplina le categorie in cui vanno suddivisi i locali soggetti all’obbligo del certificato. Di seguito, una breve ma esaustiva panoramica:

  1. Categoria A. Raggruppa tutte le attività a rischio basso. Rientrano ad esempio le scuole di ogni ordine e grado fino a 150 persone, aziende e uffici fino a 500 persone. Per questi edifici non è obbligatorio chiedere la valutazione del progetto ai Vigili del Fuoco, che potranno effetuare sopralluoghi a campione. In seguito ad un eventuale sopralluogo, il titolare dell’attività può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.
  2. Categoria B. Raggruppa le attività a rischio medio. Rientrano strutture come asili nido, officine, laboratori con saldatura e taglio dei metalli in cui vengono usati gas infiammabili o comburenti. In questi casi è obbligatorio chiedere la valutazione del progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco sono sempre effettuati a campione, esattamente come per la categoria A.
  3. Categoria C. Raggruppa le attività a rischio alto. Si tratta di attività con alto livello di complessità, di stabilimenti ed impianti dove si producono e impiegano gas infiammabili e/o comburenti. Per gli edifici che rientrano in questo gruppo sono obbligatori sia la valutazione del progetto sia i sopralluoghi da parte dei Vigili. Al termine dei sopralluoghi viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

La norma stabilisce la durata del certificato di prevenzione incendi. Esso, nello specifico, ha una validità di cinque o dieci anni (a seconda dell’attività). Prima della scadenza, il proprietario deve inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco una richiesta di rinnovo, con allegato un documento asseverato da un professionista antincendio che attesti l’assenza di variazioni per ciò che concerne lo stato di fatto degli immobili.